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R.E.N.T.Ri – entra in vigore il decreto sul sistema di tracciabilità dei rifiuti

Decreto «RENTRI» – Informazioni generali

Pubblicato in GU n. 126 del 31 maggio 2023 (entra in vigore il 15 giugno 2023) il decreto del MASE del 4 aprile 2023, n. 59 – Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»

 

Decreto «RENTRI» – Soggetti obbligati
Obbligo per:

  • enti e imprese che trasportano rifiuti a titolo professionale: dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025
  • consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti: dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025
  • intermediari e commercianti di rifiuti: dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025
  • produttori iniziali di rifiuti pericolosi e produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e da trattamento rifiuti secondo la seguente tempistica:
    • produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti: dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025
    • produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti: dal 15 giugno 2025 al 14 agosto 2025

produttori di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti: dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026

 

Decreto «RENTRI» – Casi particolari e eccezioni
I produttori iniziali di rifiuti con iscrizione alla categoria 2-bis (trasporto dei propri rifiuti non pericolosi e pericolosi fino a 30 kg/lt al giorno) si iscrivono secondo le scadenze previste come produttori

Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che hanno meno di 10 dipendenti e gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile.

Il numero dei dipendenti corrisponde al numero dei dipendenti presenti nell’impresa al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento

Nel caso in cui, successivamente alle date di cui sopra, un’impresa avvii una attività soggetta all’obbligo di iscrizione al RENTRI, vi dovrà provvedere prima della prima annotazione sul registro di carico e scarico

Nel caso in cui vengano meno i requisiti che determinano l’obbligo di iscrizione (e di utilizzo), l’impresa può cancellare la propria iscrizione che avrà effetto dall’anno solare successivo

 

Decreto «RENTRI» – Registro di carico e scarico
Approvato nuovo modello di Registro di c/s (allegato I al D.M.)

Il nuovo modello in formato cartaceo dovrà essere utilizzato dalle imprese obbligate a tenere il registro di c/s rifiuti, come da art. 190, co. 1, del T.U.A.

Il registro cartaceo da utilizzare in detto periodo potrà essere stampato utilizzando il format che sarà reso disponibile sul portale del RENTRI e continuerà a dover essere vidimato, prima della compilazione, dalla CCIAA

Le modalità con le quali dovrà essere compilato il nuovo modello di registro saranno definite con decreto direttoriale che ad oggi non è disponibile

 

Decreto «RENTRI» – Formulario di identificazione rifiuti
Il nuovo modello di formulario (allegato II al D.M.) si compone di tre moduli:

  • formulario di identificazione vero e proprio, da utilizzare nei trasporti ordinari in presenza di un produttore, un trasportatore e un destinatario, nonché di un eventuale intermediario. Le principali differenze rispetto al modello attuale sono costituite dalle nuove specifiche sezioni per l’annotazione di trasbordi, di soste tecniche e di un eventuale secondo destinatario, nonché di quella per l’indicazione dell’intermediario, qualora presente
  • modulo (aggiuntivo) per il trasporto intermodale, che integra il formulario ordinario con l’indicazione del o dei terminalisti e dei vari vettori (ferroviario, marittimo e stradale)
  • modulo (aggiuntivo) per la microraccolta, che integra il formulario ordinario con l’indicazione dei vari produttori presso cui avviene la raccolta

Il nuovo modello sarà generato dall’applicazione disponibile nel portale del RENTRI previa registrazione

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